Caratteristiche del disegno di legge nazionale su psicologia delle cure primarie
A cura di Angelo Crea
Il 25 maggio 2020 è stato presentato nella Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica il Disegno di Legge (DdL) 1827 “Istituzione dello psicologo di cure primarie” ad opera della
senatrice Paola Boldrini.
Richiamando gli articoli di legge sull’organizzazione dell’assistenza primaria e il Decreto Calabria, il DdL istituisce un Servizio di psicologia di cure primarie, strutturato a livello di distretto, in ogni azienda sanitaria. Lo scopo dichiarato è quello di garantire un primo livello di servizi di cure psicologiche nella medicina di base, che sia di qualità, accessibile e caratterizzato da una rapida presa in carico della persona, efficace, economicamente efficiente ed integrato con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari. Proprio in relazione a quest’ultimo punto, viene sottolineata la necessità di sviluppare una rete di collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché con gli altri professionisti socio-sanitari presenti sul territorio.
Il Disegno di Legge è composto di tre articoli.
Il primo articolo circoscrive in modo dettagliato il tipo di prestazioni che il Servizio dovrà attuare: un primo livello di prevenzione e cure psicologiche di prossimità, un filtro per l’accesso ai livelli secondari di cura e al pronto soccorso, l’organizzazione dell’assistenza psicologica domiciliare e l’integrazione con i servizi specialistici.
Il secondo articolo descrive con precisione le aree di intervento e le attività di competenza dello psicologo di cure primarie. Per quanto riguarda la sede in cui detta figura andrà ad operare, il proponente non sembra prendere una decisione netta. Indica, infatti, che tale figura “opera di norma nelle unità complesse di cure primarie” ma, l’inciso di norma, sembra lasciare aperta la strada ad altre forme di collocazione.
La proposta di legge non indica una direzione univoca nemmeno per quanto riguarda il modello di integrazione e collaborazione tra medici e psicologi. Prevede infatti tre differenti scenari che comprendono l’invio da parte del medico allo psicologo, il trattamento congiunto nello studio del medico e le consulenze specifiche che il medico può richiedere allo psicologo.
Nel terzo articolo, viene indicata la provenienza del personale che lavorerà all’interno di questi Servizi e, ancora una volta, il proponente prevede tre strade differenti tra loro: gli psicologi impiegati potranno essere dirigenti dipendenti del SSN, psicologi già operanti con rapporto convenzionale all’interno delle ASL e psicologi assunti con fondi propri delle Regioni. Il proponente dichiara inoltre che, al fine di ottimizzare la presenza e l’utilizzo degli psicologi dipendenti, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere dovranno istituire un Dipartimento aziendale di psicologia, all’interno del quale è ricondotto anche il servizio di psicologia di cure primarie, la cui direzione è affidata ad un dirigente psicologo.
Per quanto riguarda il numero di professionisti coinvolti, il rapporto di riferimento viene fissato nel numero di uno psicologo ogni cinque medici di medicina generale o pediatri di libera scelta; ma non è precisato se tale numero faccia riferimento ad un impegno lavorativo a tempo pieno o di altra entità.
Per quanto riguarda la formazione specifica del personale coinvolto, il DdL sembra prevedere la necessità di una “formazione post-laurea specifica in cure primarie” per i soli psicologi assunti dalle Regioni, non chiarendo tra l’altro, se essi dovranno essere o meno iscritti all’albo degli psicoterapeuti.
In ultima istanza, osserviamo che, allo stato attuale, il DdL non fa alcun riferimento alle coperture economiche che si intendono mettere in campo per rendere operativo l’intero impianto.
Bibliografia di psicologia di cure primarie
Per approfondire è possibile seguire l’iter del DDL e scaricare il testo completo a questo indirizzo:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53018.htm
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